• I 5 principali requisiti di idoneità di un terreno per un impianto fotovoltaico a terra

    Breve guida per scoprire i 5 principali requisiti che deve avere un terreno idoneo per un impianto fotovoltaico a terra, che sia agricolo, industriale, ex cava o ex discarica ed essere in linea con le normative regionali e nazionali.

  • Abbiamo già illustrato nelle guide precedenti che la scelta del sito è un passaggio fondamentale nello sviluppo di un progetto di impianto fotovoltaico a terra.

     

    Vediamo di seguito i 5 requisiti fondamentali che rendono un terreno idoneo per un impianto fotovoltaico a terra.

  • 1. L’estensione

    La domanda di mercato attuale evidenzia che le estensioni maggiormente ricercate nella categoria agricola sono quelle a partire da almeno 11 ettari.

     

    Come mai si ricercano appezzamenti così grandi?

     

    Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, cosiddetto decreto Liberalizzazioni, ha tagliato gli incentivi sia per quel che riguarda impianti fotovoltaici a terra, su tetto, su campi agricoli, sia per quelli montati su serre.

     

    Non avendo alcun tipo di agevolazione sui terreni agricoli, le società di sviluppo sono obbligate a ricercare estensioni più grandi per riuscire ad ammortizzare i costi legati all’investimento della progettazione di un impianto fotovoltaico.

     

    Esistono due eccezioni:

    • terreni agricoli in regioni che prevedono la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata), ovvero Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise, Sicilia: in queste regioni è infatti possibile autorizzare impianti fino a 1 MW (installabili in superfici da un minimo di 2 fino a un massimo di 3 ettari). In questo caso qui lo snellimento della procedura amministrativa incita le società operanti nel fotovoltaico a terra alla valutazione di estensioni inferiori.
    • terreni industriali e / o ex cave: sono previsti annualmente dei bandi per accedere agli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni industriali/edificabili o a destinazione commerciale, ex discariche chiuse e bonificate, cave dismesse non ancora ripristinate ad uso agricolo e in questi casi specifici e per queste particolari categorie le società di sviluppo possono considerare appezzamenti anche a partire da 1 ettaro. Se le cave sono state ripristinate ad uso agricolo è possibile che non rientrino nella tipologia prevista dal bando per poter accedere agli incentivi (parte dell’incentivo è infatti utilizzato anche ai fini del risanamento agrario).

    2. Morfologia di un terreno idoneo per un impianto fotovoltaico

    La morfologia più semplice per il fotovoltaico è sicuramente quella dei terreni ad uso seminativo. Anche i terreni ad uso pascolo, con del cespugliato sparso si prestano particolarmente per questo tipo di installazione.

     

    Terreni ad uso frutteto, vigneto, mandorleto o uliveto invece devono essere sottoposti necessariamente a delle opere di espianto al fine di essere idonei per del fotovoltaico a terra: se solitamente frutteti o mandorleti non sono soggetti a particolarissime restrizioni, sugli uliveti e vigneti occorre fare una perizia agraria per stabilire la possibilità di espianto. Gli uliveti infetti da Xylella si prestano più facilmente all’espianto; per i vigneti invece la possibilità di rimozione può essere limitata alle uve da tavola.

     

    Altre morfologie tipiche possono essere quelle rocciose o montuose, spesso non idonee per l’installazione di impianti di pannelli solari a terra. In particolare, i terreni montuosi soprattutto nei casi di pendenze elevate.

     

    Infine, tra le morfologie esistenti troviamo anche la macchia mediterranea, caratterizzata da lotti con vegetazione arbustiva e cespugliata; in questo caso la non idoneità può essere legata anche al fatto che sia soggetta a vincoli di natura paesaggistica.

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  • 3. Pendenza ed esposizione

    La pendenza è una delle condizioni di eleggibilità più complesse: esistono infatti dei parametri abbastanza rigidi relativi ai valori numerici di pendenza media che possono supportare un impianto tracker, che funziona tramite un dispositivo meccanico che massimizza l’efficienza del dispositivo con una rotazione automatica legata all’esposizione solare; oppure un impianto su supporto fisso (solitamente il tracker può essere impiegato fino a pendenze medie non superiori al 10%).

     

    L’esposizione più favorevole per il fotovoltaico è quella dei terreni pianeggianti o collinari con esposizione a sud. Eventuali contropendenze verso nord sono tollerabili da un 5% fino a un massimo del 10 % (tutto è sempre analizzato tenendo conto singolarmente della morfologia, delle quantità di superficie in contropendenza e dell’estensione totale).

    4. Distanza da un punto di connessione

    Se hai mai pensato di affittare il tuo terreno per un impianto fotovoltaico a terra, avrai sentito parlare almeno una volta dell’aspetto relativo alla distanza dalla cabina di allaccio alla rete elettrica nazionale.

     

    Le cabine si distinguono principalmente in primarie e secondarie (se ti sei perso la guida di approfondimento sulle cabine di tensione clicca qui). La scelta di una rispetto all’altra dipende principalmente dall’area utile in termini di potenza installabile e dai costi di connessione.

     

    Per impianti connessi in media tensione su cabine secondarie, le cabine devono essere preferibilmente a poche centinaia di metri. Per impianti connessi in alta tensione invece le cabine possono trovarsi a qualche chilometro di distanza. Più il sito è grande, maggiore è la distanza che si può percorrere per connettersi alla rete ma è sempre preferibile avere cabine in un raggio chilometrico non superiore a 5 (per via dei costi di connessione e delle relative servitù di passaggio).

    5. Vincolistica regionale e nazionale

    Infine, ultimo criterio di eleggibilità di un terreno ai fini dell’installazione di un impianto fotovoltaico a terra è che non sia inserito all’interno di aree vincolate individuate dai PPR.

     

    I piani paesaggistici regionali (PPR) sono uno strumento urbanistico previsto dalla legislazione nazionale. La loro redazione è di competenza regionale e ha la funzione di definire le aree di pregio paesaggistico. Di che si tratta?

     

    Si tratta di aree naturali protette o di particolare pregio, come ad esempio siti inseriti nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, parchi naturali, zone di protezione speciale, siti di interesse nazionale, zone naturali di salvaguardia, zone DOP / IGP. Se il terreno è localizzato interamente in una di queste aree, difficilmente è possibile che venga autorizzato dalla Regione il progetto per gli impianti a pannelli solari su terreno. Se invece ricade parzialmente in una di queste aree, è possibile che venga comunque autorizzato il progetto, rispettando ad esempio le dovute fasce di rispetto.

     

    Ogni regione ha il diritto di determinare i propri criteri di idoneità, purché ovviamente non in contrasto con la normativa nazionale.

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